Le nuove prestazioni occasionali

La Legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione del Decreto Legge n. 50/2017 introduce una nuova tipologia contrattuale, le c.d. “prestazioni occasionali”, che di fatto rappresentano la fattispecie individuata per sostituire il lavoro accessorio (c.d. “voucher”).

  1. DEFINIZIONE

Le prestazioni occasionali sono definite come quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre):

  • per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000,00, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000,00, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a € 2.500,00.
  1. UTILIZZATORI E DIVIETI

Il ricorso alle prestazioni occasionali è limitato ai seguenti soggetti:

  • le persone fisiche, non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa, per attività quali:
    piccoli lavori domestici (lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione);
    assistenza domiciliare (ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità);
    insegnamento privato supplementare;
  • gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

In ogni caso, non possono essere svolte prestazioni occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

È invece espressamente vietato il ricorso alle prestazioni occasionali da parte:

  • degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • delle imprese dell’edilizia e dei settori affini, delle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
  1. ATTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Le prestazioni di lavoro occasionale sono attivabili mediante una piattaforma informatica gestita dall’INPS, alla quale devono registrarsi sia gli utilizzatori che i prestatori di lavoro e per il tramite della quale vengono svolti gli adempimenti necessari alla corretta attivazione delle prestazioni in parola.

La piattaforma informatica verrà rilasciata dall’INPS il 10 luglio c.a., pertanto si rinviano a prossime informative le istruzioni operative dettagliate.

  • Prestazioni occasionali a favore delle persone fisiche

La piattaforma informatica INPS consente l’acquisto (tramite versamento Mod. F24 Elide) di un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”, il quale contiene titoli di pagamento di valore nominale pari a € 10,00 utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora.

Entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o il contact center, l’utilizzatore persona fisica deve comunicare all’Istituto:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il compenso pattuito;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata della prestazione;
  • ogni altra informazione necessaria alla gestione del rapporto.

 

  • Prestazioni occasionali a favore degli altri utilizzatori

Nel caso in cui il committente della prestazione sia un soggetto diverso dalle persone fisiche, si è in presenza di un contratto di prestazione occasionale.

I committenti non persone fisiche sono tenuti ad inviare, almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informativa INPS o tramite contact center, una dichiarazione contenente:

  • i dati anagrafici del prestatore di lavoro;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • l’oggetto della prestazione;
  • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione;
  • il compenso pattuito per la prestazione.
  1. COMPENSI E ASPETTI PREVIDENZIALI DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI
  • Prestazioni occasionali a favore delle persone fisiche

Ogni singola ora di lavoro mediante prestazioni occasionali svolte a favore dell’utilizzatore persona fisica vale di fatto € 10,00 lordi, dei quali € 8,00 rappresentano la quota netta che verrà percepita dal prestatore di lavoro, mentre € 2,00 sono destinati alla contribuzione Gestione Separata INPS, al premio INAIL e agli oneri di gestione.

Ogni singola ora di lavoro mediante prestazioni occasionali svolte a favore degli altri utilizzatori vale di fatto € 12,375 lordi, dei quali € 9,00 rappresentano la quota netta che verrà percepita dal prestatore di lavoro, mentre € 3,375 sono destinati alla contribuzione Gestione Separata INPS, al premio INAIL e agli oneri di gestione.

Inoltre, è previsto un compenso minimo pattuito pari a € 36,00 netti per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata. Pertanto, l’attivazione di una prestazione occasionale per un utilizzatore diverso dalle persone fisiche deve avvenire per almeno 4 ore continuative.

  1. ASPETTI FISCALI E NORMATIVI

I compensi erogati per le prestazioni occasionali sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato eventuale del prestatore. Inoltre, è previsto che il prestatore di lavoro occasionale abbia diritto al riposo giornaliero, alle paure e ai riposi settimanali.

  1. PAGAMENTO DEI COMPENSI E ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI

L’INPS, il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali, siano esse svolte nell’ambito del Libretto Famiglia che del contratto di prestazione occasionale, provvede al pagamento dei compensi ai prestatori di lavoro interessati, mediante accredito su conto corrente bancario o, in mancanza, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali.

  1. REGIME SANZIONATORIO
  • Utilizzo oltre i limiti

Il superamento del limite di compensi erogabili dal singolo utilizzatore allo stesso prestatore (€ 2.500,00 per anno civile) comporta la trasformazione del rapporto occasionale in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Preme evidenziare che, per come è scritta la norma, la sanzione trova applicazione a tutti gli utilizzatori, anche se persone fisiche. Sul punto, pertanto, si attende un intervento del Ministero del Lavoro o di altro ente competente.

  • Violazione degli obblighi di comunicazione

Qualora gli utilizzatori diversi dalle persone fisiche violino gli obblighi di invio della comunicazione preventiva, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.500,00 per ogni violazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

  1. VOUCHER BABY-SITTING

Il contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per l’accesso alla rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, viene ora erogato mediante il “Libretto famiglia.”

 

Fonti: Informativa Seac n. 229/2017 – Circolare INPS n. 107 del 5/07/2017

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