Le nuove prestazioni occasionali: attiva la piattaforma informatica dell’INPS e le relative istruzioni operative

Nel nostro precedente articolo – “Le nuove prestazioni occasionali” – abbiamo già parlato della nuova fattispecie individuata dal legislatore, destinata a far fronte alle esigenze di prestazioni lavorative temporanee e occasionali da parte di una ristretta cerchia di utilizzatori, che sarà gestibile mediante un’apposita piattaforma informatica messa a disposizione dall’INPS.

Rinviamo all’articolo di cui sopra per la disamina della disciplina generale, concentrandoci ora su alcune indicazioni operative e precisazioni fornite dall’INPS per l’utilizzo e la gestione delle nuove prestazioni occasionali.

DISCIPLINA GENERALE – CHIARIMENTI E PRECISAZIONI

Per quanto riguarda i limiti di compenso indicati nella norma, l’Istituto conferma che i limiti indicati sono da intendersi “al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione”.

Inoltre, qualora i prestatori di lavoro siano soggetti

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito

i compensi a loro erogati da parte degli utilizzatori sono computati al 75% ai fini del raggiungimento del limite massimo di compensi erogabili dagli utilizzatori alla totalità dei prestatori di lavoro.

MODALITA’ DI GESTIONE E SOGGETTI ABILITATI

L’INPS precisa anzitutto che tutte le operazioni, dalla registrazione degli utilizzatori e dei prestatori all’erogazione dei compensi, avverrà tramite apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto, fruibile attraverso il sito internet www.inps.it nella sezione “Servizi/Prestazioni di Lavoro Occasionale”.

Gli utilizzatori e i prestatori di lavoro sono abilitati ad operare sulla piattaforma telematica

  • accedendo alla piattaforma telematica mediante le proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitali, CNS – Carta Nazionale dei Servizi);
  • avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno per conto dell’utente lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. ATTENZIONE: anche in questo caso, comunque, l’utente deve possedere le credenziali personali sopra indicate.

Le operazioni di registrazione e le successive comunicazioni possono essere svolte anche da intermediari abilitati ed enti di patronato, questi ultimi limitatamente ai servizi relativi al “Libretto Famiglia”.

REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA

Per poter fruire delle prestazioni occasionali, prestatori di lavoro e utilizzatori devono essere preventivamente registrati sulla piattaforma informatica messa a disposizione dall’INPS.

 

  • Registrazione degli utilizzatori

All’atto della registrazione, gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al “Libretto Famiglia” o al “Contratto per prestazioni occasionali”. Quest’ultima prevede tre ulteriori opzioni tra le quali l’utilizzatore dovrà scegliere:

  • Pubblica Amministrazione;
  • Impresa Agricola;
  • Altro utilizzatore.

 

  • Registrazione dei prestatori

Oltre ai dati anagrafici, il prestatore deve indicare l’IBAN del conto corrente sul quale l’Istituto provvederà a versare, entro il giorno 15 del mese successivo alle prestazioni, i relativi compensi. Il conto corrente deve essere intestato (o cointestato) al prestatore.

In caso di mancata indicazione dell’IBAN, i compensi verranno erogati mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della Società Poste Italiane S.p.A.. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato (ad oggi pari ad € 2,60) sono a carico del prestatore e verranno trattenuti sul compenso a questi spettante.

COMUNICAZIONE ALL’ISTITUTO DELLA PRESTAZIONE

  • Prestazioni occasionali a favore delle persone fisiche

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore, mediante la piattaforma telematica INPS ovvero tramite il contact center, deve comunicare all’Istituto:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
  • la durata della prestazione;
  • l’ambito di svolgimento della prestazione;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito mediante la piattaforma telematica INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.

L’utilizzatore deve anche dichiarare, all’atto dell’effettuazione della comunicazione, se il prestatore di lavoro rientra in una delle “categorie particolari” di prestatori, cioè i pensionati, i giovani studenti, i disoccupati o i percettori di ammortizzatori sociali (si veda in precedenza).

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o SMS e MyINPS, dell’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell’utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.

Gli utilizzatori che ricorrono al “Contratto di prestazione occasionale” sono soggetti all’obbligo di inviare un’unica comunicazione all’Istituto previdenziale, mediante la quale ottemperano agli obblighi di informazione preventiva e rendicontazione delle prestazioni lavorative.

Almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa l’utilizzatore, mediante la piattaforma telematica INPS ovvero tramite il contact center, deve comunicare all’Istituto:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • la misura del compenso pattuita;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la data e l’ora di inizio della prestazione lavorativa;
  • il settore di impiego del prestatore;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito mediante la piattaforma telematica INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.

L’utilizzatore deve anche dichiarare, all’atto dell’effettuazione della comunicazione, se il prestatore di lavoro rientra in una delle “categorie particolari” di prestatori, cioè i pensionati, i giovani studenti, i disoccupati o i percettori di ammortizzatori sociali (si veda in precedenza).

Qualora la prestazione non venga resa, l’utilizzatore deve comunicare, sempre tramite la proceduta telematica INPS, la revoca della dichiarazione precedentemente inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Decorso tale termine, l’INPS provvederà a pagare i compensi spettanti al lavoratore e a valorizzare la posizione assicurativa dello stesso.

Sono inoltre previste forme di tutela nei confronti del prestatore di lavoro, che viene informato tramite email, SMS o MyINPS:

  • dell’invio di una dichiarazione preventiva allo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • dell’eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore. In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa nonostante la prestazione sia effettivamente avvenuta, il lavoratore ha la possibilità, entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, di comunicare all’INPS l’effettivo svolgimento della prestazione.

Infine, la piattaforma telematica INPS consentirà, all’utilizzatore e al prestatore di lavoro, di comunicare all’Istituto la conferma dell’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima. Una volta comunicato l’avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all’utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell’avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione).

LE MODALITA’ DEI PAGAMENTI DEGLI UTILIZZATORI

Per poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale, gli utilizzatori sono tenuti ad alimentare preventivamente il proprio “portafoglio telematico”, attraverso il versamento degli importi destinati a finanziare la successiva erogazione dei compensi ai prestatori, nonché l’assolvimento degli oneri contributivi, assistenziali ed i costi di gestione del servizio.

L’INPS ha previsto due modalità di versamento per gli utilizzatori:

  • versamento tramite il modello F24 Elementi Identificativi (F24ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di “libretto Famiglia” o di “Contratto di Prestazione Occasionale”;
  • strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid, ed accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale).

L’Istituto inoltre precisa che:

  • nell’ambito del “Libretto Famiglia”, i versamenti potranno essere pari a € 10,00 ovvero multipli di € 10,00;
  • nell’ambito del “Contratto di Prestazione Occasionale”, la misura del versamento deve essere determinata dall’utilizzatore in funzione della retribuzione concordata con il lavoratore ed i relativi oneri contributivi, assicurativi e di gestione del servizio.

Le somme versate per l’alimentazione del portafoglio telematico saranno disponibili per remunerare prestazioni di lavoro occasionale, di norma, entro 7 giorni dall’operazione di versamento.

LE MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI

I pagamenti dei compensi per le prestazioni effettuate nell’ambito del “Libretto Famiglia” o del “Contratto di prestazione occasionale” saranno effettuati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.

I pagamenti ai prestatori potranno avvenire:

  • tramite accredito sul conto corrente indicato al momento della registrazione (IBAN);
  • in mancanza di indicazioni sul conto corrente, mediante bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore di lavoro e valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni. Le spese di incasso (ad oggi pari a € 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall’INPS dall’importo del compenso da erogare. Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale comunica la disponibilità delle somme entro il 15 del mese, riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.

Mediante la piattaforma informatica, il prestatore ha accesso ad una serie di dati, quali il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.

 

Fonti: Informativa Seac n. 239/2017 – Informativa Seac n. 241/2017 – Informativa Seac n. 269/2017 – Circolare INPS n. 107 del 5/07/2017 – INPS Comunicato Stampa del 5 luglio 2017 – INPS Messaggio n. 3177 del 31 luglio 2017

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