Novità legge di bilancio 2023 in tema agevolazioni per assunzioni

Importanti novità in tema di agevolazioni fiscali per i datori di lavoro.

In attesa dell’iter parlamentare e della successiva autorizzazione della Commissione Europea si anticipa la bozza della legge di bilancio 2023 relativamente alle novità in tema di assunzioni agevolate.

Consigliamo i ns. gentili di clienti di considerare quanto segue “come previsioni”, vista la delicatezza politica dell’argomento.

Punto 1

Assunzione di lavoratori titolari di reddito di cittadinanza

  1. a) I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre p.v., soggetti titolari di reddito di cittadinanza, fruiscono per 12 mesi dell’esonero dai versamenti del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico, con l’esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, fino ad un massimo di 6.000 € su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’assunzione a tempo pieno comporta una agevolazione massima mensile pari a 500 € mentre in caso di rapporti a tempo parziale il beneficio dovrà essere ridotto in proporzione all’orario svolto. L’incentivo viene riconosciuto anche in caso di trasformazione di contratti in essere a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, purché ciò avvenga durante il 2023;
  2. b) L’agevolazione non spetta ai datori di lavoro domestici e non spetterà ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro intermittente, sia pure a tempo indeterminato, perché tale tipologia contrattuale non assicura stabilità d’impiego in quanto dipende, unicamente, dalla loro “chiamata”;

Attendendo le indicazioni dell’INPS, oltre ai premi ed i contributi assicurativi INAIL, sarà dovuta la c.d. “contribuzione minore”:

  1. Il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c.
    b) Il contributo dello 0,30% in favore dei Fondi interprofessionali per la Formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000;
    c) Il contributo, ove dovuto, per il Fondo del settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali;
    d) Le contribuzioni non previdenziali concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Punto 2

 Assunzione di lavoratori di età inferiore ai 36 anni

Prevista anche una proroga dei benefici già previsti dall’art. 10, comma 1, della legge n. 178/2020 per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a termine in corso, in favore dei soggetti che si trovano alla prima esperienza di lavoro a tempo indeterminato e che non hanno compiuto 36 anni (quindi fino a 35 anni e 364 giorni): sempre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre del prossimo anno.

L’agevolazione potrà essere fruita da tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, e con l’esclusione di quelli domestici e delle imprese appartenenti al settore bancario, assicurativo e finanziario e non potrà essere fruita per l’instaurazione di un contratto di lavoro intermittente, sia pure a tempo indeterminato.

Punto 3

 Assunzione di donne in particolari condizioni

Il disegno di legge intende prorogare a tutto il 2023 l’incentivo di natura contributiva in favore dei datori di lavoro che assumono donne che si trovano in particolari condizioni che sono:

  1. a) Donne con almeno 50 anni di età che si trovano in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi;
    b) Donne di qualsiasi età che risiedono in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei Fondi strutturali comunitari, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
    c) Donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
    d) Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Le assunzioni debbono produrre un incremento occupazionale determinato dalla differenza tra il numero degli occupati n ciascun mese e il numero degli stessi mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Il beneficio riguarda le assunzioni sia a termine che a tempo indeterminato, nonché le stabilizzazioni di precedenti rapporti a tempo determinato.

L’esonero, su base annua, comprensivo dei premi e dei contributi INAIL, è pari a 6.000 € l’anno, riproporzionabili in caso di rapporto part-time.

Per le assunzioni a tempo determinato l’incentivo spetta per 12 mesi, che salgono a 18 per quelle a tempo indeterminato e per le trasformazioni. 

Lo Studio Associato Palmitessa resta a Vs. disposizione.

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