Legge di bilancio 2023: tutte le novità.

Detassazione mance

Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000,a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggette a un’imposta sostitutiva del 5% dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali, entro il limite del 25% del reddito percepito.

Premi di produttività

Viene ridotta dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate nel 2023 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015.

Riduzione cuneo fiscale
È confermato per il 2023 l’esonero parziale 2022 del 2% alle stesse condizioni della disciplina di cui alla legge di bilancio 2022. Tale esonero si applica ai lavoratori con una retribuzione imponibile non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.Lo sgravio è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Pensioni: quota 103

Per il solo 2023 è introdotto per tutti gli assicurati alle gestioni previdenziali, salvo le Casse professionali, il pensionamento con quota 103 (pensionamento anticipato flessibile) cioè al raggiungimento di:

› 62 anni di età e

› 41 anni di anzianità contributiva.

È previsto un tetto all’importo della pensione che non può eccedere 5 volte il trattamento minimo di pensione che per il 2023 sarà pari a 563,74 euro al mese. Pertanto, il tetto massimo è pari a 2.818,70 euro mensili lordi, e varrà per tutte le mensilità di anticipo della pensione rispetto al compimento dell’età pensionabile per la pensione di vecchiaia.

Quota 103, incentivo per il mantenimento in servizio
A chi raggiunge i requisiti di quota 103 nel corso del 2023 è data la facoltà di proseguire il rapporto di lavoro, anziché accedere il pensionamento anticipato, potendo chiedere al datore di lavoro in proprio favore il pagamento dell’importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota stessa e del relativo accredito alla gestione previdenziale. L’attuazione operativa è affidata ad un apposito decreto ministeriale.

La decorrenza di tale richiesta e i relativi effetti (mancata trattenuta e mancato versamento all’ente previdenziale) non possono avere una decorrenza anteriore alla prima scadenza utile per il pensionamento.

Ape sociale

È stata di nuovo prorogato per tutto il 2023 lo strumento di anticipo pensionistico dell’Ape sociale con conseguente rideterminazione delle risorse stanziate per gli anni successivi, a favore di chi ha almeno 63 anni di età e faccia parte di una delle categorie di destinatari (disoccupati, caregiver da almeno 6 mesi, invalidi a partire dal 74%, addetti ai lavori gravosi), con la conferma del nuovo elenco dei lavori gravosi approvata dalla legge 234/2021.

Restano confermate le tempistiche per presentare la domanda: 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre 2023.

Pensione:
opzione donna

Le lavoratrici (dipendenti e autonome) che entro il 31 dicembre 2022 maturano 35 anni di contribuzione e un’età di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, possono accedere alla pensione calcolata con le regole dell’opzione contributiva a condizione che si realizzi uno dei seguenti requisiti:

1) assistere da 6 mesi il coniuge o un parente di 1° grado convivente con handicap grave o un parente o un affine di secondo grado convivente quando genitori o coniuge della persona con handicap abbiano 70 anni, o siano invalidi o deceduti;

2) siano invalidi almeno al 74%;

3) siano licenziate o dipendenti da imprese per la quale è in atto una procedura per la gestione della crisi presso la struttura governativa.

In quest’ultimo caso la lavoratrice potrà accedere alla pensione con 58 anni di età a prescindere dal numero di figli avuti.

Benefici per gli addetti all’amianto

Alle persone titolari di rendita Inail erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso Istituto assicuratore, la prestazione aggiuntiva liquidata ai sensi della legge 178/2020 in misura pari al 15% è aumentata al 17% dal 2023.

Viene poi aumentato da 10.000 a 15.000 euro l’importo della prestazione una tantum che l’INAIL eroga, per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale.

Assunzione incentivata titolari di reddito di cittadinanza
Per le assunzioni, nel 2023, a tempo indeterminato ovvero per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, di lavoratori titolari di reddito di cittadinanza è riconosciuto, previa autorizzazione delle Commissione Europea, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (esclusi i premi INAIL) nel limite massimo di 8.000 euro annui.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. Il beneficio è alternativo a quello previsto dall’attuale disciplina (art. 8, D.L. 4/2019) e deve essere autorizzato dalla commissione europea

Assunzione incentivata giovani

È stata prorogata a tutto il 2023 la disciplina dell’esonero contributivo (100% per 36 mesi, 48 nelle aree del sud, dei contributi previdenziali, esclusi i premi INAIL, massimo € 8.000/annui) per l’assunzione di giovani under 36, in scadenza al 31.12.2022, alle nuove assunzioni (trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato) da effettuarsi nel 2023.

In quanto aiuto di stato, è necessaria l’autorizzazione da parte della Commissione Europea

Assunzione incentivata donne

Prorogata anche la disciplina dell’esonero contributivo (100% dei contributi previdenziali, nel limite di € 8.000/annui) per l’assunzione di donne, in scadenza al 31.12.2022, alle nuove assunzioni (trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato) da effettuarsi nel 2023, previa autorizzazione della commissione europea.

Lavoro agile per fragili

Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati “fragili” affetti cioè dalle patologie e alle condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di 4 febbraio 2021, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi senza riduzione della retribuzione, salvo previsioni dei contratti collettivi più favorevoli.

Perequazione pensioni

Per il biennio 2023-2024 cambiano le fasce di applicazione della rivalutazione rispetto a quelle attualmente in vigore rispetto al valore del trattamento minimo di pensione (TM.)

› Da 4 a 5 volte il TM: 85% dell’indice di perequazione;

› Da 5 a 6 volte il TM: 55% dell’indice di perequazione;

› Da 6 a 8 volte il TM: 47% dell’indice di perequazione;

› Da 8 a 10 volte il TM: 37% dell’indice di perequazione;

› Oltre 10 volte il TM: 32% dell’indice di perequazione

Incremento delle pensioni sotto il minimo
Incremento delle pensioni basse – Per il 2023 e 2024 è previsto un incremento di tutte le mensilità di pensione compresa la tredicesima, di importo pari o inferiori al TM del 2022 (525,38 euro/mensili) nella misura di:

› nel 2023, 1,5% (533,26 euro), e 6,4% (559,00 euro) per chi ha più di 75 anni di età;

› nel 2024, 2,7% (539,56 euro).

Per i casi in cui il valore del complesso dei trattamenti pensionistici del soggetto sia di poco superiore al minimo, l’incremento transitorio in esame si applica fino a concorrenza dell’importo derivante dall’applicazione dell’incremento medesimo sul suddetto minimo.L’incremento non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali per il pagamento delle prestazioni collegate al reddito.

Casse professionali

Entro il 30 giugno 2023 verranno dettate le regole in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato (D.Lgs. 509/1994 e 103/1996) cioè delle Casse previdenziali per professionisti, nonché di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio.

Reddito di cittadinanza

Dal 2024 verrà abrogata la disciplina del reddito di cittadinanza (RdC) mentre nel 2023 è ristretto il campo di utilizzo di tale prestazione, in attesa di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva.Il RdC nel 2023 verrà riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità (anziché 18), ad eccezione dei nuclei in cui siano presenti disabili, minorenni o persone con almeno 60 anni di età. Formazione – I percettori del Reddito di cittadinanza di età tra i 18 e i 65 anni di età, non già occupati o pensionati, né frequentanti un regolare corso di studi, né con disabilità o gravati da carichi di cura, dovranno essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale di cui alla legge n. 53/2003. Nell’ipotesi di mancata frequenza al programma assegnato, è prevista la decadenza del nucleo familiare di appartenenza dal diritto alla prestazione, sulla base delle comunicazioni regionali dei percettori inadempienti all’Anpal. Inoltre, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, l’erogazione della prestazione è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.

Canone locazione – La componente del RdC attribuita al pagamento del canone di locazione verrà erogata direttamente al locatore i cui dati devono essere comunicati dal beneficiario del RdC.

Offerta di lavoro – Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente da parte del percettore del RdC, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.Sono comunicati all’INPS, nell’ambito delle comunicazioni obbligatorie, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.

Decadenza – Il percettore decade dal RdC qualora non accetti la prima offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5.

Prestazioni occasionale (voucher)

Le nuove disposizioni estendono le possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali disciplinate dall’art. 54 bis del decreto-legge 50/2017 conv. nella legge 96/2017.

Innanzitutto, è aumentato da cinque a dieci mila euro l’anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore alla totalità dei prestatori. Vengono espressamente incluse tra i destinatari delle prestazioni occasionali le attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.Limiti per imprese e professionisti – Dal 2023 si può ricorrere alle prestazioni occasionali rese da qualunque soggetto, da parte di utilizzatori che occupano fino a 10 dipendenti.

Settore agricolo – Le modifiche strutturali sono le seguenti:

› il compenso orario minimo è parificato a quello degli altri settori ed è pari a 9 euro;

› il limite di durata oraria pari a 280 ore/anno entro cui è lecito ricorrere alla prestazione occasionale è esteso anche al settore agricolo.

Invece per il biennio 2023/2024 saranno applicabili le seguenti regole allo scopo di favorire forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato.

1) le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto occasionale quali i disoccupai, i pensionati di vecchiaia o anticipata, i giovani con meno di 25 anni di età e i detenuti;

2) il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva;

3) prima dell’inizio della prestazione, è obbligatorio inoltrare al competente Centro per l’impiego la comunicazione obbligatoria prevista in caso di assunzione ordinaria;

4) l’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

5) il prestatore riceve un compenso che, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, è esente da imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con la pensione;

6) il lavoratore va iscritto nel libro unico del lavoro anche in un’unica soluzione;

7) i contributi vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione;

8) in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni, il rapporto di lavoro occasionale si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

9) in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione al collocamento ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, non soggetta a diffida, del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata.

Assegno unico universale

Le novità apportate alla disciplina dell’assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 sono le seguenti:

1) si rendono permanenti cioè anche oltre il 2022, al fine della misura dell’assegno, le equiparazioni, rispettivamente:

› tra il figlio minorenne a carico e il figlio maggiorenne disabile e a carico;

› tra il figlio minorenne a carico e disabile e il figlio di età inferiore a ventuno anni, sempre disabile e a carico

2) l’importo di 175 euro mensile per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età non è più limitato al solo 2022;

3) diventa permanente e non più limitata al 2022 anche la maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media, prevista per ciascun figlio con disabilità di età compresa fra 18 e 21 anni

4) si introduce un incremento (50%) dell’assegno con riferimento ai figli di età inferiore ad un anno ovvero, per livelli di iSEE fino a 40 mila euro, di età inferiore a tre anni.

Congedo parentale

È aumentata dal 30% all’80% l’indennità di maternità spettante alla madre lavoratrice dipendente o al padre lavoratore dipendente limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi non superiori ad un mese e compresi entro il sesto anno di vita del bambino – ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento.

Il beneficio riguarda i lavoratori/trici che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Uso del contante

La norma eleva il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1°gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.

Sicurezza lavoro portuale

Viene istituito un Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, nonché concesso un “buono-lavoro portuale” pari all’80 per cento della spesa sostenuta dalle imprese titolari di concessioni portuali per agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di trasporto nei porti e sviluppare modelli di organizzazione e di gestione in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008

Pensione precoci e pensione per lavori usuranti

Vengono ridotte le risorse disponibili senza che ciò si debba tradurre, stante alla relazione governativa, in perdita del diritto.

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