Congedo di maternità fruito esclusivamente dopo il parto

Alle modalità già previste per usufruire del congedo di maternità

  • due mesi antecedenti il parto e tre mesi dopo il parto
  • dal mese precedente il parto e quattro mesi dopo il parto

si aggiunge una nuova modalità, per la quale l’INPS ha emesso le istruzioni operative: possibilità di fruizione del congedo di maternità per 5 mesi esclusivamente dopo il parto.

La scelta di godere del congedo di maternità esclusivamente nei 5 mesi successivi al parto è subordinata al rilascio, da parte di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e del medico competente, ove presente, di un certificato che attesti che da tale opzione non derivi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Tale documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve certificare l’assenza di rischi per la salute della stessa e del nascituro fino alla data presunta del parto o, qualora dovesse avvenire successivamente, fino alla data effettiva del parto.

Le suddette certificazioni devono essere trasmesse al datore di lavoro e all’INPS entro la fine del settimo mese di gravidanza.

La lavoratrice che intende avvalersi della facoltà in esame dovrà selezionare l’apposita opzione al momento della presentazione telematica della domanda di maternità, da inviare nei due mesi antecedenti alla data presunta del parto:

  • direttamente sul portale web istituzionale con apposito PIN dispositivo,
  • tramite Patronato,
  • tramite Contact Center.

L’originale della documentazione medica attestante l’assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice gestante e del nascituro dovrà essere presentata allo sportello della Sede INPS territorialmente competente o inviata a mezzo raccomandata in plico chiuso con la dicitura “Contiene dati sensibili”.

 

Fonti: INPS Circolare n. 148 del 12 dicembre 2019; SEAC Informativa n. 15 del 14 gennaio 2020

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