Contrasto alle indebite compensazioni su Mod. F24

Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel Mod. F24

  • del credito IVA annuale/trimestrale
  • del credito IRPEF/IRES/IRAP

per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale/istanza da cui emerge il credito.

Il credito IRPEF/IRES/IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dal 1° gennaio 2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione.

Inoltre, per poter utilizzare in compensazione nel Mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive/IRAP, nonché i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, è necessaria la presentazione del Mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Pertanto anche le compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e, si ritiene, anche dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da Modello 730 e Bonus Renzi) comportano l’obbligo di presentazione del Mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

 

Fonti: Legge n. 157 del 19 dicembre 2019; SEAC Informativa n. 415 del 31 dicembre 2019; Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019

Articoli consigliati