Nuova modalità di richiesta degli assegni familiari

A decorrere dall’1 aprile 2019 le domande di assegno familiare dei lavoratori dipendenti di aziende del settore privato dovranno essere presentate all’INPS ESCLUSIVAMENTE, in modalità telematica.

I lavoratori potranno utilizzare i seguenti canali disponibili per la presentazione:

– WEB tramite il sito www.inps.it , se in possesso del PIN dispositivo;

– Patronati e intermediari dell’Istituto.

In caso di datori di lavoro cessati o falliti, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, sempre in via telematica, nel limite della prescrizione quinquennale.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato dovrà presentare, sempre in via telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli assegni familiari, il lavoratore che presenta la domanda dovrà comunque presentare anche la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata dalla documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. In caso di accoglimento non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione. Vi ricordiamo i casi in cui è necessaria l’autorizzazione per poter avere gli assegni familiari:

– per figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;

– per figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori;

– per figli del coniuge nati da precedente matrimonio;

– per fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti;

– per nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);

– per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex legge n. 18 del 1980 o ex art. 2 e 17 ex legge n. 118 del 1971 o di frequenza ex legge n. 289 del 1990);

– per familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);

– per minori in accasamento eterofamiliare;

– per familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;

– per figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni;

– nel caso di mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di domanda ANF/DIP da presentare per la richiesta di ANF al datore di lavoro.

Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dall’1.04.2019, presente nel cassetto previdenziale aziendale. Chiaramente procederà direttamente lo Studio a questa incombenza.

 

Fonte: circolare INPS n. 45 del 22 marzo 2019

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