Congedo per emergenza Covid-19

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità.

In alternativa al congedo, i lavoratori possono scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 600,00 (erogato mediante libretto famiglia).

I genitori lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno diritto ad astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza il riconoscimento di alcuna indennità.

La fruizione dei congedi di cui sopra è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo famigliare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

 

Fonti: Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

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