• Dal 29 ottobre 2018 l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei Mod. F24 che contengono compensazioni che presentano profili di rischio.
  • Tali deleghe restano bloccate per il periodo di sospensione per essere scartate nel caso in cui i controlli dell’Agenzia rilevino un uso scorretto del credito, oppure per riprendere efficacia se il credito è utilizzato correttamente, una volta passato il termine di 30 giorni.
  • Nel caso in cui il controllo dia esito negativo la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
  • Per i Mod. F24 presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con apposita ricevuta, viene comunicato al soggetto che ha inviato il Mod. F24 se la delega di pagamento è stata sospesa.
  • Nell’ipotesi in cui, in esito alle verifiche effettuate, l’Agenzia delle Entrate rilevi che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del Mod. F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione.
  • Il contribuente dovrà a quel punto avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso e ripresentare la delega di pagamento.

 

Fonti: Legge di Bilancio 2018 – Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 195385 del 28 agosto 2018 – IPSOA Quotidiano, articolo del 22 ottobre 2018 “Blocco compensazioni F24: i chiarimenti non tranquillizzano gli operatori”

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