Decreto Dignità: le novità sui contratti a termine

Si rendono note le prime novità inerenti i contratti a termine contenute nel c.d. “Decreto Dignità”, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Seguirà nuovo articolo dopo la pubblicazione in Gazzetta per eventuali aggiornamenti.

  1. Al contratto a termine “acausale” può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.
  1. Al contratto può essere apposto un termine superiore, comunque non oltre 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
    – esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, e per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
    – esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
  2. Il rinnovo del contratto è possibile esclusivamente in presenza di almeno una delle condizioni esposte al punto 2.
  1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e successivamente solo in presenza delle esigenze di cui al punto 2.
  1. Numero massimo di proroghe: 4.
  1. Termine di impugnazione del contratto: aumentato da 120 a 180 giorni.
  1. Le presenti disposizioni si applicano anche ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso.
  1. Indennità licenziamento ingiustificato: non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità.
  1. Contributi INPS in aumento del 0,5% ad ogni rinnovo del contratto a tempo determinato.

Trattandosi di un Decreto Legge, entrerà in vigore dal giorno seguente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per essere poi convertito in Legge entro 60 giorni.

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